E’ disponibile l‘accordo provvisorio ufficiale sul Regolamento ELVR, pubblicato dopo la votazione del 25 febbraio delle Commissioni ENVI/IMCO. Il documento dovrà ora essere approvato dal Parlamento europeo durante una sessione plenaria che potrebbe verificarsi a fine aprile. Una volta adottato, il testo sarà inviato al Consiglio per l’approvazione che dovrebbe avvenire tra maggio e giugno 2026.
Di seguito un’analisi e una sintesi dell’accordo.

ANALISI
Durante la riunione congiunta delle commissioni ENVI (Environment, Climate and Food Safety) e IMCO (Internal Market and Consumer Protection), i deputati hanno votato per appello nominale per confermare il testo dell’accordo provvisorio sulla proposta della Commissione riguardante i veicoli fuori uso (ELV) e l’omologazione 3R. L’accordo è stato approvato con 96 voti favorevoli, 20 contrari e 4 astensioni.
Il co-relatore Jens Gieseke (PPE, Germania) ha preso la parola per ringraziare il co-relatore Paulius Saudargas (PPE, Lituania), dichiarandosi soddisfatto della portata dell’accordo e delle esenzioni introdotte. Ha sottolineato che il livello di ambizione della Commissione è stato mantenuto e adattato alle realtà industriali per non sovraccaricare le imprese, confermando che il dibattito in plenaria si terrà ad aprile.

Il testo dell’accordo garantisce che i nuovi veicoli debbano contenere il 15% di plastica riciclata entro 6 anni e il 25% entro 10 anni. Almeno il 20% della plastica riciclata utilizzata dovrà provenire da riciclo a circuito chiuso (closed-loop); la Commissione stabilirà inoltre obiettivi per l’acciaio e l’alluminio riciclati a seguito di studi di fattibilità. Allo stesso modo, verrà esplorata in futuro la possibilità di introdurre target per le materie prime critiche. Inoltre, i problemi dello smantellamento illegale e della sparizione dei veicoli saranno affrontati attraverso una distinzione più chiara tra veicoli “usati” e “fuori uso”. I requisiti per il trasferimento di proprietà non graveranno sui cittadini e un divieto di esportazione per i veicoli non idonei alla circolazione si applicherà 5 anni dopo l’entrata in vigore della misura. L’accordo affronta anche la responsabilità estesa del produttore e un meccanismo transfrontaliero.

SINTESI DEI CAPITOLI E DELLE MODIFICHE PRINCIPALI

Capitolo I: Disposizioni generali
L’ambito di applicazione dell’Articolo 2 si applica anche ad alcuni veicoli fuori uso modificati, a determinate categorie di veicoli per usi speciali M1 e N1, nonché alle categorie M2, M3, N2, N3, O e L. Tuttavia, la misura non si applicherebbe ai veicoli di categoria L prodotti in piccole serie, ai veicoli utilizzati esclusivamente per i servizi armati, ai veicoli di interesse storico e culturale, ai caravan e ad alcuni veicoli per usi speciali. Sono state aggiunte nuove definizioni e chiariti termini nell’Articolo 3, tra cui “plastica”, “rifiuti pre-consumo”, “rifiuti post-consumo”, “centro di trattamento autorizzato” e “rappresentante autorizzato”.

Capitolo II: Requisiti di circolarità
Secondo l’Articolo 5, la Commissione è tenuta a pubblicare una relazione sulle sostanze preoccupanti presenti nei veicoli per valutarne gli effetti sulla salute pubblica e sull’ambiente dopo il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali. Avrebbe inoltre il potere di adottare atti delegati che stabiliscano restrizioni per tali sostanze o modifichino le esenzioni esistenti. Inoltre, il contenuto minimo di riciclato nei nuovi veicoli deve garantire il 25% di plastica riciclata dopo 10 anni dall’entrata in vigore. La Commissione potrà adottare atti delegati per deroghe temporanee e per valutare la fattibilità di un obiettivo per l’acciaio (Articolo 6).

Capitolo III: Obblighi dei produttori
L’Articolo 9 imporrebbe una strategia di circolarità a livello di produttore, mentre l’Articolo 13 introduce l’obbligo di un passaporto digitale di circolarità del veicolo per ogni mezzo immesso sul mercato 6 anni dopo l’entrata in vigore della misura.

Capitolo IV: Gestione dei veicoli fuori uso (ELV)
Per quanto riguarda i centri di trattamento autorizzati (Articolo 15), i produttori potranno concludere contratti con tali strutture per attuare i propri obblighi di responsabilità, i cui requisiti saranno dettagliati dalla Commissione in un futuro atto di esecuzione. L’Articolo 16 chiarisce le norme sulla responsabilità estesa del produttore (EPR), mentre l’Articolo 17 si concentra sui requisiti delle organizzazioni di responsabilità del produttore (PRO).

L’Articolo 20 stabilisce che i contributi finanziari pagati dai produttori coprirebbero i veicoli senza produttore identificato ed esenta le microimprese da determinati contributi. Inoltre, la modulazione delle tariffe terrà conto del peso del veicolo senza le batterie dei veicoli elettrici (Articolo 21). I produttori dovranno garantire la raccolta di tutti i veicoli immessi sul mercato una volta diventati ELV (Articolo 23).

L’Articolo 24 obbliga i proprietari o gli operatori economici a consegnare il veicolo fuori uso a un centro autorizzato, elencando le parti essenziali che garantiscono la consegna gratuita per il proprietario. In questo contesto, il centro autorizzato dovrà fornire un certificato di rottamazione all’ultimo proprietario (Articolo 25). L’Articolo 28 riguarda i requisiti per la frantumazione, mentre l’Articolo 30 disciplina la rimozione obbligatoria di parti per il riutilizzo, la rigenerazione e il riciclaggio prima della frantumazione. I componenti estratti e valutati idonei al riutilizzo o alla rigenerazione non saranno considerati rifiuti (Articolo 31).

Capitolo V: Trasferimento di proprietà e distinzione tra veicoli usati e fuori uso
Per trasferire la proprietà di un veicolo usato, gli operatori economici sono tenuti a fornire documentazione che provi che non si tratti di un ELV; lo stato del veicolo può essere esaminato dalle compagnie assicurative in caso di danni (Articoli 37-37a).

Capitolo VI: Applicazione
Gli Stati membri devono sviluppare metodi per scoprire attività illegali riguardanti la raccolta, il trattamento e l’esportazione di ELV e dei loro componenti (Articolo 46). Dovranno inoltre riferire alla Commissione i numeri di veicoli spediti per il trattamento, veicoli usati esportati e componenti contenenti materie prime critiche (Articolo 49).

Capitolo VIII: Emendamenti e Capitolo IX: Disposizioni finali
La proposta modificherebbe gli allegati di diversi regolamenti esistenti (UE 2023/1542, 2018/858, 168/2013) e abrogherebbe la Direttiva 2000/53/CE 24 mesi dopo l’entrata in vigore. La misura si applicherebbe effettivamente 24 mesi dopo la sua entrata in vigore.

PROSSIMI PASSI
La proposta segue la “procedura legislativa ordinaria”. Il terzo e ultimo round di negoziati si è concluso l’11 dicembre 2025. L’accordo provvisorio dovrà ora essere approvato formalmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il testo è stato confermato in Commissione il 25 febbraio 2026. È ora prevista l’adozione in sessione plenaria, verosimilmente tra il 27 e il 30 aprile 2026. Una volta adottato, il testo passerà al Consiglio per l’approvazione finale (COREPER e Consiglio dei Ministri), chiudendo la procedura in prima lettura. Il Consiglio dovrebbe approvare il compromesso a maggio o giugno 2026, dopodiché il testo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore.